Fiscalità

Tasse sul P2P Lending in Italia: Guida 2026

Aliquota 26%, dichiarazione RM/RW, ritenute estere, registri. Qualitativo e prudente: non è consulenza fiscale, serve il commercialista.

Documentazione fiscale per la tassazione degli interessi da P2P lending in Italia

In 30 secondi

  1. Gli interessi P2P sono redditi di capitale tassati al 26% - vale per tutte le piattaforme, italiane ed estere.
  2. Piattaforme italiane: alcune applicano ritenuta alla fonte (da verificare se a titolo d'acconto o definitivo con la singola piattaforma e il commercialista).
  3. Piattaforme estere: dichiarazione obbligatoria nel modello Redditi - quadro RM per l'imposta, quadro RW per il monitoraggio.
  4. Ritenute estere: Lettonia, Lituania, Estonia applicano ritenute alla fonte (es. Lettonia 20%) - possibile credito d'imposta dove esistono convenzioni contro le doppie imposizioni.
  5. Conservare estratti conto, bonifici, registri per almeno 10 anni - onere della prova sull'investitore in caso di controllo.

Inquadramento fiscale degli interessi da P2P lending

Gli interessi percepiti tramite piattaforme di P2P lending costituiscono redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi). L'Agenzia delle Entrate qualifica tali proventi come rendimenti derivanti da impieghi di capitale - la stessa categoria che include interessi bancari, obbligazioni, dividendi. La natura giuridica del rapporto (prestito diretto, acquisto di note, partecipazione a veicoli di cartolarizzazione) non modifica la qualificazione fiscale: il flusso di interessi resta reddito di capitale.

L'aliquota applicabile è l'imposta sostitutiva del 26%, introdotta nel 2014 e confermata per il 2026. Questo significa che su EUR 1.000 di interessi lordi percepiti, l'investitore versa EUR 260 di imposta e trattiene EUR 740 netti. Non esistono scaglioni progressivi né franchigie: il 26% si applica dal primo euro. L'imposta sostituisce IRPEF e addizionali regionali/comunali su quel reddito - non si somma al reddito da lavoro ai fini degli scaglioni.

La gestione del rischio fiscale richiede di distinguere tre scenari operativi: piattaforme italiane che agiscono come sostituto d'imposta, piattaforme estere con obbligo di dichiarazione diretta, e casi ibridi dove intervengono ritenute estere. Ogni scenario impone obblighi documentali diversi e tempistiche differenti. L'errore più frequente è presumere che l'assenza di un modulo fiscale dalla piattaforma equivalga a esenzione - non è così.

Piattaforme italiane: ritenuta alla fonte e sostituto d'imposta

Le piattaforme di crowdfunding immobiliare italiane come Recrowd, Trusters e Rendimento Etico operano sotto il regime ECSP con vigilanza Consob e Banca d'Italia. La prassi corrente per alcune di queste piattaforme prevede l'applicazione della ritenuta d'acconto del 26% alla fonte al momento del pagamento degli interessi all'investitore. Questo significa che l'investitore riceve già il netto: se il contratto prevede EUR 100 di interessi, sul conto arrivano EUR 74.

La qualifica di sostituto d'imposta implica che la piattaforma trattiene l'imposta, la versa all'Erario per conto dell'investitore e rilascia una certificazione annuale (simile alla CU per i redditi da lavoro) che attesta gli importi lordi, le ritenute applicate e le somme nette erogate. In teoria, dove la ritenuta è applicata a titolo definitivo, l'investitore non deve fare ulteriori dichiarazioni - l'obbligo fiscale è già assolto. Dove è a titolo d'acconto, va comunque indicata nel modello Redditi.

Attenzione: la situazione varia da piattaforma a piattaforma e può evolversi nel tempo. Alcune piattaforme italiane hanno iniziato ad applicare la ritenuta solo dopo alcuni anni di attività, altre dichiarano di applicarla ma gli investitori devono verificare se sia a titolo d'acconto o definitivo. Non esiste una regola automatica - ogni investitore deve controllare la documentazione ricevuta dalla propria piattaforma (estratti conto, note informative, certificazioni) e consultare un commercialista per confermare se sia necessaria o meno la dichiarazione nel modello Redditi. P2P Italia non può fornire indicazioni vincolanti su questo punto: non siamo consulenti fiscali.

Piattaforme estere: obbligo di dichiarazione e quadri RM/RW

Quando l'investitore italiano opera su piattaforme europee come Mintos, InRento, PeerBerry o Maclear, l'obbligo fiscale ricade interamente su di lui. Le piattaforme estere non applicano ritenute per conto del fisco italiano (salvo eventuali ritenute del loro Paese di origine, di cui parliamo sotto) e non inviano certificazioni alle autorità italiane. L'investitore riceve gli interessi lordi sul conto della piattaforma e deve dichiararli autonomamente.

La dichiarazione avviene tramite il modello Redditi (ex Unico) - il modello 730 non è utilizzabile per questa fattispecie. Due quadri entrano in gioco:

Quadro RM - Redditi di capitale e imposta sostitutiva

Nel quadro RM si indicano gli interessi percepiti nell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) e si calcola l'imposta sostitutiva del 26%. Se la piattaforma estera ha applicato una ritenuta alla fonte nel suo Paese (vedi paragrafo successivo), in alcuni casi è possibile portare in detrazione tale ritenuta per evitare la doppia imposizione, ma solo dove esistono convenzioni bilaterali e seguendo le modalità prescritte. La compilazione del quadro RM richiede la suddivisione per tipologia di reddito e la corretta attribuzione delle eventuali ritenute estere - serve un commercialista.

Quadro RW - Monitoraggio fiscale (ex dichiarazione patrimoniale)

Il quadro RW serve a dichiarare il valore delle attività finanziarie detenute all'estero al 31 dicembre di ciascun anno. Per le piattaforme P2P si indica il saldo del conto (depositi + interessi maturati + capitale investito non ancora rimborsato) alla data di chiusura dell'anno. L'obbligo scatta quando la somma complessiva delle attività estere supera determinate soglie o quando si sono verificati movimenti nell'anno. Il quadro RW ha finalità di monitoraggio antiriciclaggio e antifrode - non determina per sé imposte aggiuntive sugli interessi (già tassati nel quadro RM), ma può far scattare l'IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) dove applicabile. Anche qui: consulenza obbligatoria.

L'investitore deve conservare la documentazione che prova i dati dichiarati: estratti conto annuali rilasciati dalla piattaforma (molte li generano automaticamente a gennaio), log delle transazioni, bonifici in entrata e uscita. In caso di controllo, l'onere della prova spetta al contribuente - l'Agenzia delle Entrate non ha visibilità diretta sui conti esteri fino a quando non attiva uno scambio di informazioni o incrocia i dati CRS (Common Reporting Standard) che le piattaforme regolamentate inviano automaticamente alle autorità fiscali dei Paesi di residenza dei clienti.

Ritenute alla fonte nei Paesi delle piattaforme e doppia imposizione

Lettonia, Lituania ed Estonia - dove hanno sede Mintos, Capitalia, InRento, Twino e altre - applicano ritenute alla fonte sugli interessi pagati a non residenti. La Lettonia, per esempio, trattiene il 20% sugli interessi prima di accreditarli sul conto dell'investitore. Questo significa che su EUR 100 di interessi maturati, l'investitore riceve EUR 80 sul conto della piattaforma - il restante EUR 20 è già stato versato al fisco lettone.

Senza convenzioni contro le doppie imposizioni, l'investitore italiano pagherebbe due volte: 20% in Lettonia + 26% in Italia = 46% effettivo. Per evitarlo, l'Italia ha stipulato convenzioni bilaterali con i principali Paesi baltici che prevedono meccanismi di credito d'imposta. In pratica: l'investitore dichiara nel quadro RM sia gli interessi lordi (EUR 100) sia la ritenuta estera già subita (EUR 20), calcola l'imposta italiana dovuta (EUR 26) e detrae la ritenuta estera (EUR 20) - versa quindi solo la differenza (EUR 6) al fisco italiano. Imposizione totale: EUR 26, di cui EUR 20 già trattenuti all'estero ed EUR 6 a conguaglio in Italia.

Il meccanismo funziona solo dove esistono convenzioni e seguendo le procedure corrette: alcuni Paesi richiedono la presentazione di certificati di residenza fiscale preventivi per applicare aliquote ridotte, altri prevedono il recupero a posteriori tramite istanze di rimborso. La Svizzera, dove ha sede Maclear, applica ritenute diverse a seconda della natura del reddito e della presenza di accordi bilaterali. Ogni caso va valutato con un commercialista che conosca le convenzioni internazionali - non si può improvvisare compilando il quadro RM in autonomia.

IVAFE: imposta sulle attività finanziarie estere

L'IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) si applica sul saldo al 31 dicembre delle attività dichiarate nel quadro RW. La normativa prevede aliquote diverse: 0,2% per depositi/conti in Paesi collaborativi che applicano lo scambio automatico di informazioni (praticamente tutta l'UE), aliquote maggiori per Paesi non collaborativi. Il calcolo avviene sul valore complessivo - non solo sugli interessi maturati, ma sull'intero importo detenuto all'estero.

La qualificazione fiscale delle somme depositate su piattaforme P2P è oggetto di interpretazione: alcuni commercialisti le trattano come depositi bancari (quindi soggette a IVAFE con l'aliquota dello 0,2%), altri sostengono che siano crediti o partecipazioni in veicoli di cartolarizzazione (quindi esclusi dall'IVAFE o soggetti a calcoli diversi). La giurisprudenza non ha ancora fornito orientamenti univoci su questo punto - ogni caso va discusso con il proprio consulente fiscale sulla base della struttura giuridica concreta della piattaforma.

Un esempio numerico (puramente illustrativo, non vincolante): se al 31 dicembre 2025 un investitore detiene EUR 10.000 su Mintos (Lettonia, Paese UE collaborativo) e il commercialista qualifica tale somma come deposito, l'IVAFE dovuta per quell'anno sarebbe EUR 10.000 × 0,2% = EUR 20. Se la somma viene invece qualificata diversamente, l'IVAFE potrebbe non applicarsi. P2P Italia non può indicare quale interpretazione adottare - questa guida ha finalità informativa, non è consulenza fiscale.

Registri da tenere e documentazione obbligatoria

L'Agenzia delle Entrate può richiedere la prova documentale di ogni importo dichiarato (o non dichiarato) per un periodo di 10 anni dalla presentazione della dichiarazione. L'investitore P2P deve quindi conservare:

La documentazione deve essere in grado di ricostruire il percorso completo: da quale conto italiano è partito il bonifico, quando è arrivato sulla piattaforma, quanti interessi sono maturati mese per mese, quali prestiti sono andati in default (con eventuale buyback o perdita definitiva), quando e quanto è stato ritirato. Se l'investitore opera su 5 piattaforme diverse, deve tenere 5 set di documentazione separati. La confusione contabile non è una difesa - in caso di accertamento, l'Agenzia delle Entrate ricostruisce i flussi bancari incrociando i movimenti del conto italiano con le dichiarazioni rese (o omesse) e applica sanzioni dove rileva discrepanze.

Perdite su prestiti in default: deducibilità fiscale

Un rischio centrale del P2P lending è il default dei debitori. Quando un prestito non viene rimborsato e non è coperto da buyback né recuperato tramite procedure legali, l'investitore subisce una perdita di capitale. La domanda frequente è: posso dedurre questa perdita fiscalmente o compensarla con gli interessi attivi percepiti nello stesso anno?

La normativa italiana non prevede compensazione automatica tra minusvalenze da P2P lending e redditi di capitale da interessi. A differenza dei capital gain su azioni (dove minusvalenze e plusvalenze si compensano nel quadro RT), i redditi di capitale da interessi non hanno un meccanismo simmetrico di deduzione delle perdite. Le perdite su crediti possono essere dedotte dal reddito complessivo solo in presenza di condizioni specifiche: procedura concorsuale del debitore (fallimento, liquidazione), cancellazione definitiva del credito dai registri, documentazione che provi l'inesigibilità dopo tentativi di recupero. Deve esserci una perdita definitiva e documentata, non semplicemente un ritardo o un default temporaneo.

In pratica: se nel 2025 un investitore ha percepito EUR 1.000 di interessi lordi da varie piattaforme e ha subito EUR 300 di perdite definitive su prestiti default, non può semplicemente dichiarare EUR 700 di reddito netto. Deve dichiarare i EUR 1.000 di interessi nel quadro RM, pagare il 26% su tale importo (EUR 260), e poi valutare con il commercialista se e come dedurre i EUR 300 di perdita - cosa che richiede documentazione robusta (notifiche di default dalla piattaforma, prove di tentativi di recupero, chiusura della posizione nei registri) e potrebbe non essere ammessa dall'Agenzia delle Entrate se la perdita non è considerata definitiva. Molti investitori scoprono troppo tardi che la perdita da P2P non è automaticamente deducibile come quella su azioni o fondi.

Differenze tra modello 730 e modello Redditi per il P2P

Il modello 730 (dichiarazione semplificata) non può essere utilizzato per dichiarare redditi di capitale da piattaforme estere o redditi soggetti a tassazione separata che richiedono il quadro RM. Il 730 è pensato per lavoratori dipendenti e pensionati con redditi standard (lavoro, pensione, immobili, qualche dividendo da intermediario italiano che ha già applicato la ritenuta definitiva). Chi investe in P2P su piattaforme estere deve presentare il modello Redditi (ex Unico), che include i quadri RM e RW necessari.

Se un contribuente presenta il 730 e omette di dichiarare gli interessi P2P esteri, commette un errore formale che può portare a sanzioni in caso di controllo. L'Agenzia delle Entrate riceve dati CRS dalle autorità estere (le piattaforme regolamentate UE comunicano automaticamente i saldi dei conti dei clienti non residenti al fisco del Paese di residenza del cliente), incrocia questi dati con le dichiarazioni presentate e segnala le discrepanze. Non dichiarare EUR 5.000 di interessi esteri può sembrare un dettaglio trascurabile, ma se l'Agenzia lo rileva in fase di controllo automatizzato, applica sanzioni dal 120% al 240% dell'imposta evasa, più interessi.

Il modello Redditi va presentato entro il 30 novembre dell'anno successivo a quello di competenza (per i redditi 2025, scadenza 30 novembre 2026). La compilazione richiede competenze tecniche - non è un form online autoguidato come il 730 precompilato. Serve un commercialista o un CAF che conosca la fiscalità internazionale dei redditi di capitale.

Confronto pratico: piattaforma italiana vs estera

Aspetto Piattaforma italiana (es. Recrowd) Piattaforma estera (es. Mintos)
Ritenuta alla fonte Spesso applicata (26%, da verificare se a titolo d'acconto o definitivo) No (salvo eventuale ritenuta del Paese estero)
Certificazione Rilasciata dalla piattaforma (se agisce da sostituto) Non rilasciata - l'investitore deve auto-certificare
Dichiarazione Dipende (se ritenuta definitiva, potrebbe non servire; se a titolo d'acconto, va nel modello Redditi) Obbligatoria nel modello Redditi (quadro RM + RW)
IVAFE Non applicabile (attività in Italia) Potenzialmente applicabile (0,2% sul saldo al 31/12, a seconda della qualificazione)
Ritenuta estera Non applicabile Possibile (es. 20% in Lettonia) - credito d'imposta dove previsto
Complessità Bassa/media (se la piattaforma gestisce tutto) Alta (serve commercialista)

Nota: per le piattaforme italiane, non dare per scontato che la ritenuta applicata sia definitiva - leggere la documentazione fornita e consultare il proprio commercialista. Alcune piattaforme dichiarano pubblicamente di applicare la ritenuta, ma la modulistica fiscale inviata agli investitori può specificare se sia a titolo d'acconto (quindi va comunque dichiarata) o definitivo (nessun ulteriore adempimento). La differenza è sostanziale.

Errori frequenti e come evitarli

1. Presumere che nessuna comunicazione = nessuna tassa
Molte piattaforme estere non inviano notifiche fiscali agli investitori italiani. L'assenza di un "modulo fiscale" non equivale a esenzione - l'obbligo dichiarativo resta, indipendentemente da cosa fa o non fa la piattaforma.

2. Dichiarare solo i prelievi, non gli interessi maturati
L'imposta si applica sugli interessi percepiti (accreditati sul conto della piattaforma) nell'anno solare, non solo su quelli prelevati sul conto bancario italiano. Se nel 2025 maturano EUR 1.000 di interessi su InRento ma l'investitore li preleva solo a gennaio 2026, vanno comunque dichiarati nel 2025.

3. Sommare capitale e interessi nel calcolo dell'imposta
L'imposta del 26% si applica solo sugli interessi, non sul capitale rimborsato. Se un prestito da EUR 1.000 restituisce EUR 1.120 (capitale + interessi), solo i EUR 120 vanno nel quadro RM - i EUR 1.000 di capitale non sono reddito.

4. Non conservare la documentazione oltre 2-3 anni
La prescrizione fiscale è 10 anni per le violazioni gravi (omessa dichiarazione). Cancellare gli estratti conto dopo 5 anni può rendere impossibile difendersi in caso di accertamento tardivo.

5. Compilare il quadro RM senza assistenza professionale
Il quadro RM richiede di indicare codici reddito specifici, distinguere tra redditi soggetti a ritenuta e non, calcolare eventuali crediti d'imposta esteri. Un errore nel codice può far scattare controlli automatici o portare a un'imposta calcolata male.

Pianificazione fiscale: strumenti leciti

La diversificazione tra piattaforme italiane ed estere può semplificare la gestione fiscale: investire una quota su Recrowd o Trusters (dove la ritenuta è applicata alla fonte, se definitiva) riduce il carico dichiarativo. Concentrare tutto su piattaforme estere aumenta la complessità ma dà accesso a opportunità più ampie - è un trade-off operativo.

Il timing dei prelievi non modifica l'imposta dovuta (si tassa il maturato, non il prelevato), ma può influenzare la liquidità necessaria per pagare l'imposta: se gli interessi restano investiti sulla piattaforma, l'investitore deve avere liquidità esterna per versare il 26% al fisco. Prelevare una quota annuale può aiutare a gestire il cash flow.

La compensazione tra redditi diversi non è possibile (interessi P2P e minusvalenze azionarie vivono in mondi fiscali separati), ma la progressività dell'IRPEF non tocca i redditi di capitale - il 26% è flat. Un reddito da lavoro di EUR 30.000 o EUR 100.000 non cambia l'aliquota sugli interessi P2P.

Per chi gestisce portafogli sopra EUR 50.000 distribuiti su 5-10 piattaforme internazionali, alcuni commercialisti consigliano di strutturare il portafoglio tramite una holding estera o altri veicoli - soluzioni complesse, costose e con implicazioni fiscali profonde che esulano da questa guida. P2P Italia non fornisce consulenza su ingegneria fiscale - per importi significativi, serve un team di commercialisti e avvocati tributaristi.

Quando (e perché) serve un commercialista

Questa guida fornisce un quadro qualitativo della fiscalità P2P in Italia, ma non è consulenza fiscale. P2P Italia è un sito editoriale di confronto piattaforme - non siamo commercialisti, non offriamo pareri vincolanti su casi individuali, non possiamo indicare come compilare i quadri fiscali. Ogni investitore deve rivolgersi a un professionista abilitato per:

Il costo di un commercialista (indicativamente EUR 200-500 per una dichiarazione P2P complessa) è deducibile fiscalmente come onere accessorio e riduce drasticamente il rischio di errori che portano a sanzioni ben più alte. Chi investe EUR 10.000-20.000 in P2P e genera EUR 1.500-2.000 di interessi annui dovrebbe mettere in conto EUR 300-400 per la gestione fiscale - fa parte del costo totale dell'investimento, come le commissioni delle piattaforme.

Domande frequenti sulla tassazione del P2P lending

Gli interessi percepiti tramite piattaforme di P2P lending sono qualificati come redditi di capitale ai sensi dell'articolo 44 del TUIR e soggetti a imposta sostitutiva del 26%. Questo vale sia per le piattaforme italiane sia per quelle estere accessibili dall'Italia. L'aliquota è flat (non progressiva) e sostituisce IRPEF e addizionali su quel reddito. Su EUR 1.000 di interessi lordi, l'investitore versa EUR 260 di imposta e trattiene EUR 740 netti. Non esistono franchigie: il 26% si applica dal primo euro.

Gli interessi da piattaforme estere vanno dichiarati nel modello Redditi (ex Unico), non nel 730. Il modello 730 è una dichiarazione semplificata che non include i quadri necessari per i redditi di capitale esteri. Si utilizzano due quadri: il quadro RM per indicare gli interessi percepiti e calcolare l'imposta sostitutiva del 26%, e il quadro RW per il monitoraggio fiscale delle attività finanziarie estere (saldi al 31 dicembre). La compilazione richiede competenze tecniche - serve un commercialista.

La prassi corrente per alcune piattaforme italiane prevede l'applicazione della ritenuta d'acconto del 26% alla fonte, ma la situazione varia da piattaforma a piattaforma e nel tempo. Se la ritenuta è applicata a titolo definitivo, in teoria l'investitore non deve fare ulteriori dichiarazioni - l'obbligo fiscale è già assolto. Se è a titolo d'acconto, va indicata nel modello Redditi. Non esiste una regola automatica - ogni investitore deve verificare la documentazione ricevuta dalla piattaforma (estratti conto, certificazioni) e consultare un commercialista per confermare se sia necessaria o meno la dichiarazione. P2P Italia non può fornire indicazioni vincolanti su questo punto.

Dipende dalla presenza di convenzioni contro le doppie imposizioni tra Italia e il Paese della piattaforma. La Lettonia, per esempio, applica una ritenuta del 20% sugli interessi; l'Italia ha una convenzione bilaterale che prevede modalità di credito d'imposta. In pratica: l'investitore dichiara nel quadro RM gli interessi lordi (es. EUR 100) e la ritenuta estera subita (es. EUR 20), calcola l'imposta italiana dovuta (EUR 26) e detrae la ritenuta estera (EUR 20) - versa quindi solo la differenza (EUR 6) al fisco italiano. L'imposizione totale resta il 26%, ma ripartita tra i due Paesi. Il meccanismo funziona solo dove esistono convenzioni e seguendo le procedure corrette - serve assistenza fiscale qualificata per il recupero.

L'IVAFE (imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) si applica sul saldo al 31 dicembre delle attività dichiarate nel quadro RW. La normativa prevede aliquote diverse a seconda che il conto sia detenuto presso intermediari in Paesi collaborativi (0,2% per l'UE) o meno. La qualificazione fiscale delle somme su piattaforme P2P è oggetto di interpretazione: alcuni commercialisti le trattano come depositi (quindi soggette a IVAFE), altri come crediti o partecipazioni (quindi esclusi o soggetti a calcoli diversi). La giurisprudenza non ha ancora fornito orientamenti univoci. Consulenza obbligatoria per determinare se e come l'IVAFE si applica al proprio caso.

Conservare per almeno 10 anni (termine di prescrizione per violazioni gravi): estratti conto mensili/annuali delle piattaforme con dettaglio movimenti (depositi, prelievi, interessi, commissioni), conferme di bonifici bancari in entrata e uscita, certificazioni fiscali eventualmente rilasciate dalle piattaforme, registro personale con data/importo/piattaforma per ogni operazione. La documentazione deve permettere la ricostruzione completa del flusso di cassa - da quale conto italiano è partito il bonifico, quando è arrivato sulla piattaforma, quanti interessi sono maturati, quando e quanto è stato ritirato. In caso di controllo, l'onere della prova spetta al contribuente - l'Agenzia delle Entrate incrocia i movimenti del conto italiano con le dichiarazioni rese e segnala discrepanze.

La normativa italiana non prevede compensazione automatica delle minusvalenze da P2P lending con gli interessi attivi. A differenza dei capital gain su azioni, i redditi di capitale da interessi non hanno un meccanismo simmetrico di deduzione delle perdite. Le perdite su crediti possono essere dedotte dal reddito complessivo solo in presenza di condizioni specifiche: procedura concorsuale del debitore (fallimento, liquidazione), cancellazione definitiva del credito dai registri, documentazione che provi l'inesigibilità dopo tentativi di recupero. Deve esserci una perdita definitiva e documentata, non un default temporaneo. Se nel 2025 un investitore ha percepito EUR 1.000 di interessi e subito EUR 300 di perdite definitive, non può semplicemente dichiarare EUR 700 di reddito netto - deve dichiarare i EUR 1.000 nel quadro RM, pagare il 26%, e poi valutare con il commercialista se e come dedurre i EUR 300 (cosa che potrebbe non essere ammessa se la perdita non è considerata definitiva).

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